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Eliminazione delle barriere architettoniche: ecco le detrazioni

Godono delle detrazioni Irpef tutti gli interventi di manutenzione straordinaria effettuati per l’eliminazione delle barriere architettoniche o per favorire la mobilità interna ed esterna delle persone con disabilità grave (ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992) e di soggetti di età superiore ai 65 anni.

Per interventi di questo tipo, la detrazione Irpef è pari al 50% su un tetto di spesa massimo di 96.000 €, se i costi sono stati sostenuti tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2021.


Nell’agevolazione non rientrano gli oneri relativi all’acquisto di strumenti o beni mobili atti a favorire la comunicazione e la mobilità del disabile, come telefoni a viva voce, schermi touch, computer o tastiere espanse: per tali spese è già prevista la detrazione del 19% in qualità di sussidi tecnici e informatici.


Tra gli interventi che danno diritto alla detrazione troviamo quelli per:

  • la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione

  • la sostituzione di gradini con rampe (sia negli edifici sia nelle singole unità immobiliari), purché conformi alle prescrizioni tecniche previste dalla legge sull’abbattimento delle barriere architettoniche.

La detrazione non è fruibile contemporaneamente alla detrazione del 19% prevista per le spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile. Per la fruizione del beneficio, si può optare:

  • per la fruizione diretta della detrazione all’interno della dichiarazione dei redditi

  • per lo sconto in fattura

  • per la cessione del credito corrispondente alla detrazione.


Ricordiamo che tutte le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 per gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche godranno del “Superbonus”, cioè della detrazione del 110% su un tetto massimo di spesa di 96.000 €. Per accedere a tale agevolazione è necessario che i lavori siano stati eseguiti in contemporanea ai cosiddetti "interventi trainanti” – Ag. Delle Entrate.



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