Godono delle detrazioni Irpef tutti gli interventi di manutenzione straordinaria effettuati per l’eliminazione delle barriere architettoniche o per favorire la mobilità interna ed esterna delle persone con disabilità grave (ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992) e di soggetti di età superiore ai 65 anni.
Per interventi di questo tipo, la detrazione Irpef è pari al 50% su un tetto di spesa massimo di 96.000 €, se i costi sono stati sostenuti tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2021.
Nell’agevolazione non rientrano gli oneri relativi all’acquisto di strumenti o beni mobili atti a favorire la comunicazione e la mobilità del disabile, come telefoni a viva voce, schermi touch, computer o tastiere espanse: per tali spese è già prevista la detrazione del 19% in qualità di sussidi tecnici e informatici.
Tra gli interventi che danno diritto alla detrazione troviamo quelli per:
la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione
la sostituzione di gradini con rampe (sia negli edifici sia nelle singole unità immobiliari), purché conformi alle prescrizioni tecniche previste dalla legge sull’abbattimento delle barriere architettoniche.
La detrazione non è fruibile contemporaneamente alla detrazione del 19% prevista per le spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile. Per la fruizione del beneficio, si può optare:
per la fruizione diretta della detrazione all’interno della dichiarazione dei redditi
per lo sconto in fattura
per la cessione del credito corrispondente alla detrazione.
Ricordiamo che tutte le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 per gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche godranno del “Superbonus”, cioè della detrazione del 110% su un tetto massimo di spesa di 96.000 €. Per accedere a tale agevolazione è necessario che i lavori siano stati eseguiti in contemporanea ai cosiddetti "interventi trainanti” – Ag. Delle Entrate.
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