Le cartelle di pagamento o meglio conosciute come cartelle esattoriali sono l'atto che l'Agenzia delle Entrate - Riscossione invia ai contribuenti per recuperare i crediti dovuti agli enti creditori come l’Agenzia delle Entrate, l’Inps i Comuni, ecc.
All’interno del documento della cartella di pagamento vi è la descrizione dell’importo dovuto e l’invito a provvedere al pagamento entro 60 giorni dalla notifica, le istruzioni sulle modalità di pagamento (dove e come), le istruzioni per richiedere la rateizzazione, le istruzioni per disporre un ricorso, infine viene indicato il nominativo del responsabile del
procedimento di iscrizione al ruolo e di quello di emissione e di notifica della cartella.
Il ruolo è un elenco formato dall’ente impositore, ai fini della riscossione, che contiene i nominativi dei debitori e le somme dovute che a seguito dei controlli vengono iscritte a ruolo.
Il ruolo viene trasmesso all’ Agenzia delle Entrate - Riscossione che provvede alla:
predisposizione e notifica delle cartelle
riscossione delle somme e relativo riversamento alle casse dello Stato e degli altri enti impositori
avvio dell’esecuzione forzata in caso di mancato pagamento.
Sospensione cartelle esattoriali
È possibile richiedere una sospensione all’Agenzia delle Entrate - Riscossione che chiederà all’ente creditore una verifica sulle somme dovute.
Le casistiche in cui è possibile procedere con la sospensione sono:
1. pagamento effettuato prima della formazione del ruolo;
2. provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;
3. prescrizione o decadenza intervenute prima della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo;
4. sospensione amministrativa (dell’ente creditore) o giudiziale;
5. sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emessa in un giudizio al quale l'Agenzia delle entrate-Riscossione non ha preso parte.
L’istanza può essere presentata online tramite il servizio “sospensione” o compilando il modulo SL1 e consegnandolo presso uno sportello dell’Agenzia di Riscossione.
La domanda non è ripetibile e va presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni da quando l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ricordiamo che fino al 30 giugno 2017 era fatto da Equitalia, ha notificato la cartella o altri atti di riscossione.
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