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Affitti non riscossi ed esenzione IRPEF: tutte le novità

Nella dichiarazione dei redditi 2021 è possibile non pagare l'IRPEF o la cedolare secca sugli affitti non percepiti dal 1° gennaio 2020: basta provarne la mancata corresponsione tramite ingiunzione di pagamento o intimazione per sfratto o morosità.


Grazie al Decreto Sostegni (che modifica l'art.3-quinquies del DL n.34/2019) per i contratti di locazione stipulati a partire dal 1° gennaio 2020 e per quelli precedenti, si potrà beneficiare dell'esenzione fiscale dei canoni di locazione non percepiti.


Solo per i canoni non percepiti dal 1° gennaio 2020, è prevista l'esclusione della somma dal reddito imponibile del contribuente. La data del 1° gennaio 2020 fa riferimento all'inizio della morosità e non alla data di stipula del contratto.

Con questo provvedimento, il proprietario di un immobile ad uso abitativo affittato nel 2019 e che non avesse percepito i canoni di locazione per l'anno 2020, può beneficiare dell'esenzione fiscale dei canoni non percepiti dal 1° gennaio 2020, senza badare alla data di stipula del contratto.


Per tutti i canoni di locazione non percepiti prima del 1° gennaio 2020 resta invece valido il meccanismo imposto dall'art.26 del TUIR che prevedeva che i canoni non riscossi venissero tassati secondo le regole ordinarie e fino alla conclusione del procedimento di sfratto per morosità. Solo terminato questo periodo, al contribuente viene riconosciuto un credito d'imposta di importo pari all'IRPEF versata sui canoni di locazione non percepiti negli anni.


Ricordiamo quali sono i documenti da conservare relativamente ai canoni non riscossi:

  • Dichiarazioni dei redditi degli anni precedenti, ove risulti dichiarato il reddito relativo ai canoni di locazione non riscossi

  • Sentenza di convalida o intimazione di sfratto per morosità oppure ingiunzione di pagamento.


Rivolgiti al CAF ANMIL per ricevere assistenza fiscale e compilare il tuo modello 730/2021!


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