Sono attivi i controlli per identificare i beneficiari dell'Assegno di Inclusione che non hanno inviato comunicazione all'INPS di avvio di un'attività lavorativa.
Lo scorso ottobre, l'Inps ha precisato che i percettori di AdI che iniziano un'attività lavorativa sono tenuti a darne comunicazione utilizzando il modello ADI-Com Esteso entro 30 giorni dall'inizio dell'attività.
I componenti del nucleo familiare sono tenuti all'adempimento della comunicazione in caso di avvio di:
rapporti di lavoro dipendente
percorsi di politica attiva del lavoro che prevedano indennità o benefici di partecipazione o ancora, accettazione di offerte di lavoro, anche se di durata minore di un mese.
Non sono obbligati alla comunicazione, invece, i tirocini di inclusione inseriti dai servizi sociali nei patti di inclusione e registrati nella piattaforma GE.PI.
In caso di mancata comunicazione entro i termini indicati (e non oltre i 3 mesi dall'inizio dell'attività lavorativa), l'Inps procederà a sospendere l'erogazione del contributo sino a che non riceverà il modello ADI-Com Esteso. Si precisa, inoltre, che la sospensione non preclude che vengano riconosciute le mensilità arretrate una volta regolarizzata la posizione del contribuente beneficiario.
Il reddito derivante dall'attività lavorativa non concorre a determinare l'importo dell'AdI fino alla soglia di 3.000 euro lordi annui. Oltre tale soglia, si procede al calcolo del sostegno dal mese seguente a quello in cui è avvenuta la variazione occupazionale e finché il nuovo reddito non venga recepito dall'ISEE per tutta l'annualità.
Raccomandiamo di essere sempre in possesso di un ISEE valido per la verifica dei requisiti e il calcolo dell'importo beneficiabile.
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