Rispetto alla percezione dell'Assegno unico e universale, la normativa vigente prevede delle maggiorazioni per alcune categorie di nuclei familiari: vediamoli insieme.
L’Assegno unico e universale per i figli a carico è la misura principale di sostegno dedicata alle famiglie italiane, stabilita dal Dlgs 230/2021.
Questa prestazione è riconosciuta ai nuclei con figli a carico, dal 7° mese di gravidanza fino ai 21 anni di età (e senza limiti anagrafici per i figli disabili).
In quali casi si ha diritto alla maggiorazione dell'Assegno Unico?
per ciascun figlio successivo al secondo;
per ciascun figlio di età inferiore a 1 anno di età;
per nuclei con tre o più figli, si concede per ciascun figlio tra 1 e 3 anni, con ISEE fino a 43.240,00 €;
per ciascun figlio con disabilità, fino al compimento del 21° anno di età;
per ciascun figlio con madre di età inferiore a 21 anni;
per ciascun figlio minore di genitori entrambi titolari di reddito da lavoro e, al ricorrere di determinate condizioni, ai nuclei vedovili;
per i nuclei familiari con quattro o più figli;
per i nuclei familiari con ISEE non superiore a € 25.000, che nel corso del 2021 abbiano percepito gli ANF in presenza di figli minori, in determinate condizioni hanno diritto a una maggiorazione compensativa di natura transitoria, che tramuterà in fissa nel caso in cui nel nucleo stesso sia presente un familiare disabile.
Come si richiede la maggiorazione?
Cosa accade nei nuclei familiari vedovili?
Ricordiamo che la richiesta dell'Assegno unico e universale è subordinata alla presenza di un ISEE in corso di validità: fissa subito un appuntamento con nostri consulenti presso le sedi CAF ANMIL presenti in tutta Italia.
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