Il Decreto Aiuti ter inserisce un nuovo sostegno economico per alcune categorie di contribuenti.
L’indennità una tantum di 150 euro sarà riconosciuta a novembre ai titolari di redditi non superiori a 20.000 euro
I dipendenti di un datore di lavoro privato, dovranno compilare come per l’erogazione del bonus dei 200 euro, un modulo di autocertificazione che verrà fornito dalla propria azienda e il dipendente confermerà di non aver già ricevuto il bonus con altri datori di lavoro, di non percepire pensione di cittadinanza o trattamento previdenziale sociale di qualsiasi tipo.
Anche in questo caso come per il bonus di luglio dei 200 euro, le categorie a beneficiarne saranno varie e tra queste, accanto a lavoratori dipendenti e pensionati, vi sono i lavoratori autonomi, così come i percettori del reddito di cittadinanza, della Naspi e i lavoratori domestici, con requisiti differenziati caso per caso.
Vediamo chi avrà diritto al bonus di 150 euro previsto da questo Decreto Aiuti ter
Il bonus di 150 euro spetterà ai titolari di redditi non superiori a 20.000 euro e rispetto al bonus di 200 euro si riduce la soglia per poterne beneficiare, mentre restano inalterate le regole relative alle modalità di erogazione.
Tra i destinatari del bonus di 150 euro ci sono:
i lavoratori dipendenti, che riceveranno l’indennità prevista dal Decreto Aiuti ter nella busta paga di competenza di novembre 2022 in caso di retribuzione imponibile non eccedente i 1.538 euro di importo.
i pensionati residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022. Il limite reddituale sarà pari a 20.000 euro e si guarderà al 2021.
i lavoratori autonomi che oltre ai 200 euro riceveranno, se titolari di redditi fino a 20.000 euro, l’integrazione dell’importo.
i percettori della Naspi e della DIS-COLL, così come a coloro che nel 2022 percepiscono la disoccupazione agricola di competenza del 2021, i beneficiari del reddito di cittadinanza (dove non è stato percepito il bonus di 150 euro da altri soggetti) e il pagamento sarà fatto in automatico dall’INPS.
i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport beneficiari di una delle indennità previste dall’articolo 10 commi da 1 a 9 del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41 e, stando alle misure in bozza, non sarà necessario presentare domanda.
Dovranno presentare la domanda i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, i dottorandi e gli assegnisti di ricerca i cui contratti sono attivi alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, ossia il 18 maggio, e che sono iscritti alla Gestione separata e in tal caso il limite resta sempre pari a 20.000 euro.
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