Prorogato fino al 31 dicembre 2021 il cosiddetto Bonus facciate, l’agevolazione che permette di detrarre al 90% le spese sostenute per la riqualificazione delle facciate di edifici esistenti, senza un tetto massimo di spesa.
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Con la Legge di Bilancio 2021 viene confermata fino alla fine del 2021 la possibilità di usufruire della detrazione del 90% per le spese sostenute nel 2020 e nel 2021 finalizzate al recupero o al restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zone specifiche.
L’agevolazione è destinata anche a queste tipologie di interventi:
pittura o tinteggiatura esterna su strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi
lavori su grondaie e pluviali, parapetti e cornici
lavori correlati e propedeutici a quelli menzionati sopra, come installazione ponteggi, smaltimento materiali e così via
Condizioni per l’accesso al Bonus facciate
Possono richiedere la detrazione fiscale del 90% tutti coloro che sostengono le spese degli interventi e che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto degli stessi. Nel dettaglio, i soggetti ammessi sono:
le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
le società semplici
le associazioni tra professionisti
i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).
Sono ammessi alla richiesta dell’agevolazione, anche:
i familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado);
i conviventi di fatto, ai sensi della legge n. 76/2016, per i quali la detrazione spetta solo nei casi in cui:
la convivenza sussista alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, se antecedente all’avvio dei lavori;
le spese sostenute riguardino interventi eseguiti su un immobile, anche diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può esplicarsi la convivenza.
Altra condizione per l’accesso al Bonus facciate è che gli immobili si trovino in zone specifiche, definite “zona A” e ”zona B” dal decreto ministeriale n.1444/1968, oppure in zone ad esse assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali:
zona A – in essa rientrano le parti del territorio interessate da agglomerati urbani di carattere storico, artistico o di particolare rilievo ambientale, ma anche le porzioni di essi, comprese le aree circostanti considerate come parte integrante degli agglomerati stessi;
zona B – comprende parti del territorio edificate in toto o parzialmente, ma diverse dalla zona A. Quelle parzialmente edificate hanno una superficie coperta dagli edifici esistenti non inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e una densità territoriale superiore a 1,5 mc/mq.
La detrazione verrà ripartita in dieci quote annuali di pari importo e non è previsto un limite massimo né di spesa né di detraibilità.
Nel caso in cui i lavori riguardino interventi che influiscono anche dal punto di vista termico o che interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, bisogna soddisfare i requisiti relativi ai valori di trasmittanza termica indicati dal Mise e verificati dall’ENEA secondo procedure e modalità fissate dal d.m. 11/05/2018.
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