top of page
PILLOLE FISCALI.png

Consulta l'archivio con tutti gli articoli

Seguici anche qui:

fb.png
yb.png
Lk.png
telegram.png

Carta della cultura e Carta del merito: quali requisiti per i giovani?

Il 2024 manda in soffitta il Bonus diciottenni e lascia spazio definitivo a due nuovi strumenti: la Carta della cultura Giovani e la Carta del merito.


ragazzi lanciano in aria il tocco del diploma

Ai nati nel 2005 e che dal 1° gennaio 2023 hanno compiuto diciotto anni, sono riservati i due bonus dedicati strettamente ai neo maggiorenni: la Carta della cultura e la Carta del merito, entrambe cumulabili e utilizzabili entro l’anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età.


La Carta della cultura giovani è destinata ai residenti in Italia (anche con regolare permesso di soggiorno) e appartenenti a nuclei familiari con ISEE fino a 35.000 euro; la Carta del merito viene invece concessa ai giovani che, entro il 19° anno di età, hanno conseguito un diploma superiore o equiparato con una votazione di 100/100.

 

Il valore nominale di ogni carta, è di 500 euro spendibili per l’acquisto di:

  • biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo;

  • libri;

  • abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale;

  • musica registrata;

  • prodotti dell'editoria audiovisiva;

  • titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali;

  • corsi di musica;

  • corsi di teatro;

  • corsi di danza;

  • corsi di lingua straniera. 

Le carte sono generate tramite una piattaforma informatica e necessitano della registrazione telematica del beneficiario. Nell’area riservata, verranno generati buoni spesa elettronici, con codice identificativo.


La Carta della Cultura e la Carta del merito vanno attivate dal 31 gennaio al 30 giugno dell’anno successivo a quello del compimento del 19° anno di età / al conseguimento del diploma.

 

Ricordiamo che le somme concesse dalle due carte non sono rilevanti ai fini della costituzione del reddito imponibile del beneficiario né del computo del valore dell’ISEE.



©Riproduzione riservata


bottom of page