Le locazioni brevi o contratti di Locazione Turistica, sono una forma contrattuale disciplinata dall’art. 4, D.L. n. 50/2017, con cui i proprietari possono mettere a reddito i propri immobili.
Per contratti di locazione breve si intendono i contratti di locazione di durata non superiore a 30 giorni, ad uso abitativo, stipulato tra persone fisiche.
La locazione deve riguardare unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa A10 – uffici o studi privati) e le relative pertinenze (box, posti auto, cantine, soffitte, ecc.).
La locazione breve può sfruttare diversi vantaggi, tra cui l’applicazione della cedolare secca, ed ottenere una tassazione sostitutiva al 21%. Se il beneficiario non opta in sede di dichiarazione dei redditi per l’applicazione del regime della cedolare secca, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.
Nella dichiarazione dei redditi che sia 730/2022 o modello Redditi, il reddito derivante dalle locazioni brevi deve essere indicato:
nel quadro B (RB per il modello Redditi), come reddito fondiario – se il soggetto che percepisce il canone è il proprietario dell’immobile o il titolare di altro diritto reale (esclusivamente se la locazione ha avuto luogo nel 2021 e, quindi, risulta indicato 2021 nel punto 4 “Anno” della CU);
nel quadro D (quadro RL Redditi), come reddito diverso – se il soggetto che percepisce il corrispettivo è il sublocatore o il comodatario (nella CU è barrata la casella “Locatore non proprietario”).
Nelle istruzioni del modello 730 è indicato che durante l’anno d’imposta 2021 il regime fiscale delle locazioni brevi è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di 4 appartamenti per ciascun periodo d’imposta.
Se nell’anno 2021 sono stati destinati a locazione breve più di 4 appartamenti, non può essere utilizzato il modello 730, ma va utilizzato il modello REDDITI PF.
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