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Detraibilità dei farmaci omeopatici

Nel modello 730/2023 è possibile usufruire della detrazione Irpef del 19% anche per le spese relative all’acquisto di medicinali omeopatici.


I medicinali omeopatici sono dei prodotti ottenuti attraverso la lavorazione di sostanze di origine minerale, chimica, vegetale, animale e biologica (c.d. ceppi omeopatici) attraverso metodi specifici, definiti nelle farmacopee ufficiali.

L'Agenzia delle Entrate equipara i farmaci omeopatici ai medicinali, includendone pertanto l'acquisto tra le spese ammesse alla detrazione Irpef del 19%.


Per beneficiare della detrazione deve essere presentato lo “scontrino parlante” nel quale devono essere riportati la natura, la qualità, la quantità del prodotto e il codice fiscale dell’acquirente.


Entrando nel merito, la natura del prodotto è indicata dalla dicitura “omeopatico” (o sigla riconoscibile) presente nel documento di spesa; la qualità del prodotto, invece, viene indicata nello scontrino dal numero di autorizzazione all’immissione in commercio del farmaco (AIC): nella fattispecie dei medicinali omeopatici - che non possiedono il codice AIC - la qualità viene indicata da un codice identificativo attribuito da organismi privati e validi in tutta Italia.


Si ricorda che per quanto concerne integratori alimentari ed i parafarmaci, questi non sono considerati medicinali e non danno diritto a detrazione fiscale.




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