La persona con disabilità ha diritto a una detrazione dall’Irpef del 19% degli oneri sostenuti per l’acquisto di mezzi di locomozione.
L'Agenzia delle Entrate chiarisce cosa si intende per mezzi di locomozione: "le autovetture, senza limiti di cilindrata, e gli altri veicoli sopra elencati, usati o nuovi".
La detrazione delle spese per l'acquisto di automobili spettante ai soggetti disabili è pari al 19% del costo sostenuto, da calcolare su una spesa massima di 18.075,99 euro.
Il beneficio spetta una sola volta (quindi per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio, a decorrere dalla data di acquisto. Si può ottenere nuovamente la detrazione per acquisti di automobili effettuati entro il quadriennio, solo se il veicolo precedentemente acquistato risulta cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA), perché destinato alla demolizione prima del nuovo acquisto.
Può beneficiare dell’agevolazione sull’acquisto di autoveicoli, invece che la persona con disabilità, il familiare che ne sostiene la spesa a condizione che il portatore di handicap sia a suo carico ai fini fiscali. In questo caso, il documento comprovante la spesa può essere intestato indifferentemente alla persona disabile o al familiare del quale egli risulti a carico.
È possibile fruire della detrazione anche se il veicolo è stato acquistato e utilizzato all’estero da soggetti fiscalmente residenti in Italia. La documentazione che attesti l’acquisto del veicolo, in lingua originale, deve essere accompagnata da una traduzione in lingua italiana.
La detrazione fiscale del 19% sull'acquisto di mezzi di locomozione per disabili può essere utilizzata per intero, nel periodo d’imposta in cui il veicolo è stato acquistato oppure si può, in alternativa, usufruirne in quattro quote annuali di pari importo.
Se si è scelta l'ultima soluzione e il beneficiario muore prima di aver goduto dell’intera detrazione, l’erede che presenterà la dichiarazione dei redditi de cuius potrà detrarre in un’unica soluzione le rate residue.
Cosa accade in caso di furto?
In caso di furto e mancato ritrovamento del veicolo acquistato dal disabile, la detrazione per il nuovo veicolo, riacquistato entro il quadriennio, è concessa per la parte eccedente l’eventuale rimborso assicurativo e deve comunque essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro.
Se vi sono rate residue da versare per il veicolo rubato, il contribuente può continuare a detrarle.
Quali casi comportano la perdita dell’agevolazione?
In caso di trasferimento del veicolo, a titolo oneroso o gratuito, prima di due anni dall’acquisto, è richiesto di versare la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella di cui si è beneficiato.
Quando il disabile cede il veicolo per acquistarne un altro sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti (a causa di mutate esigenze, sempre legate alla propria disabilità), questa disposizione non si applica. Anche in tale fattispecie, però, l’acquisto del veicolo non è agevolabile prima che siano trascorsi quattro anni dal precedente acquisto, (eccetto nei casi di cancellazione del veicolo dal PRA per demolizione e furto).
Non è tenuto a restituire il beneficio l'erede che ha ricevuto dal genitore con disabilità un’auto acquistata fruendo delle agevolazioni e che decida di rivenderla prima dei due anni richiesti dalla norma.
Spese per riparazioni del veicolo
La detrazione Irpef del 19% spetta, nel limite di spesa di 18.075,99 euro, anche per gli oneri sostenuti per la riparazione del mezzo (esclusi i costi di ordinaria manutenzione e di esercizio, come: premio assicurativo, carburante, lubrificante). Il limite di spesa comprende tanto il costo d’acquisto del veicolo quanto le spese di manutenzione straordinaria dello stesso.
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