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Università: previsto l'esonero tasse per studenti con disabilità

Gli studenti con disabilità, che intendano iscriversi a corsi di studio universitari, possono beneficiare del totale o parziale esonero dal versamento delle tasse universitarie, a seconda del grado di invalidità loro riconosciuto.

La legge 104/1992 stabilisce che possono fruire dell’esenzione totale dal pagamento delle tasse universitarie, gli studenti con una percentuale di invalidità certificata pari o superiore al 66%, indipendentemente dal valore ISEE o dal merito.


Ogni Università può inoltre ammettere l’esenzione totale dal pagamento delle tasse anche a coloro che, pur non raggiungendo il grado di invalidità del 66%, presentano una situazione di handicap tale da causare “difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione” (legge 104/1992 – art 3, comma 1) oppure che abbia assunto i connotati della gravità a seguito di minorazione fisica, psichica o sensoriale (riduzione dell’autonomia personale che necessita di una continua e permanente assistenza nella sfera individuale o di relazione – art 3, comma 3).


Esiste anche un altro caso in cui è previsto l’esonero dal pagamento delle tasse universitarie e riguarda i figli di soggetti percettori di pensione di inabilità (legge 118/71): in tal caso, bisogna presentare l’indicatore ISEE università (ISEE-u) del nucleo familiare o un’autocertificazione dello stato di famiglia.


Lo studente che invece possiede un grado invalidità inferiore al 66% potrebbe beneficiare di un esonero parziale, a discrezione di quanto stabilito dal regolamento di ogni singolo Ateneo.





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