Sono in arrivo per alcuni cittadini, lettere di compliance da parte dell'Agenzia delle Entrate che segnalano difformità o anomalie rinvenute nelle dichiarazione dei redditi.
Le lettere di compliance non rientrano tra gli atti impositivi, quindi impugnabili dal contribuente per contestarli; al contrario, con esse l'Agenzia segnala al contribuente persona fisica le omissioni o infedeltà riscontrate confrontando i dati dichiarati con quelli disponibili nelle proprie banche dati e lo fa in via preliminare, cioè prima di notificare un accertamento.
In tal modo, al cittadino viene fornito il tempo necessario a regolarizzare l'errore o l'omissione tramite il ravvedimento operoso oppure a comunicare all'Agenzia delle Entrate che i dati riportati nella dichiarazione non sono corretti (supportando tale comunicazione con elementi e documenti a supporto).
La comunicazione di compliance viene indirizzata ai contribuenti persone fisiche tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) oppure per posta ordinaria, laddove il contribuente non disponesse di indirizzo PEC valido o registrato.
Di seguito elenchiamo i casi specifici in cui è previsto l'invio di una lettera di compliance ai cittadini:
se non hanno dichiarato o li hanno dichiarati solo in parte, specifici redditi* percepiti nel corso dell'anno di imposta di riferimento;
se non hanno dichiarato attività finanziarie detenute all'estero, nel corso dell'anno di imposta di riferimento.
Errori e omissioni possono essere regolarizzati con il "ravvedimento operoso", seguendo tutte le procedure indicate sotto:
con una dichiarazione integrativa, in cui vanno indicati i redditi o gli imponibili non dichiarati e contestati dalla lettera di compliance e anche gli altri dati giù esposti nella dichiarazione originaria e che non devono essere modificati;
versando le maggiori imposte dovute e gli interessi, calcolati al tasso legale annuo, dal giorno in cui si sarebbero dovute corrispondere al giorno in cui viene concretamente effettuato;
versando le sanzioni per le violazioni contestate, in misura ridotta.
Il versamento delle sanzioni avviene per mezzo di modello F24 e non può essere rateizzato.
*redditi da fabbricati derivanti da contratti di locazione di immobili (compresi quelli a cedolare secca); redditi di lavoro dipendente o pensione; assegni periodici corrisposti al coniuge o ex coniuge, a seguito di separazione o divorzio; redditi di partecipazione in società, associazioni fra artisti e professionisti, imprese familiari, aziende coniugali; redditi di capitale relativi agli utili e altri proventi equiparati corrisposti da società di capitale o enti commerciali; redditi di capitale corrisposti a soggetti residenti assoggettati alla ritenuta a titolo di acconto; altri redditi (redditi di lavoro autonomo non derivanti da attività professionali, redditi diversi); redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arte/professione abituale imponibili a tassazione ordinaria ovvero ad imposta sostitutiva in presenza dei requisiti previsti per il regime di vantaggio e per il regime forfetario.
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