Per i soggetti disabili che acquistano autovetture, l'Iva è ridotta al 4%, anziché al 22% sia per auto nuove sia usate.
L’aliquota agevolata al 4% dedicata all'acquisto di autovetture nuove o usate da parte di disabili è dedicata solo agli acquisti effettuati direttamente dalla persona con disabilità o dal familiare di cui egli è fiscalmente a carico.
Gli autoveicoli intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati (anche se destinati al trasporto di persone con disabilità) non godono di tale beneficio.
Nel dettaglio, l'Iva al 4% è applicata all’acquisto di autovetture (nuove o usate) con una cilindrata fino a:
2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina o ibrido
2.800 centimetri cubici, se con motore diesel o ibrido
di potenza fino a 150 kW, se con motore elettrico.
L’Iva ridotta al 4% si applica anche:
sull’acquisto contestuale di optional
sulle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati, già posseduti dal soggetto disabile (anche se superiori ai limiti di cilindrata indicati sopra)
sulle cessioni di strumenti e accessori utilizzati per l’adattamento
sulla riparazione degli adattamenti realizzati sulle auto di persone con handicap e sui ricambi degli adattamenti.
L’Iva ridotta per l’acquisto di veicoli si applica senza limiti di valore, ma per una sola volta nel corso di quattro anni (decorrenti dalla data di acquisto). È possibile riottenere il beneficio, per acquisti entro il quadriennio, solo se il primo veicolo beneficiato è stato cancellato dal PRA, perché destinato alla demolizione ma non perché esportato all’estero.
Come previsto per la detrazione dall’Irpef del 19% (leggi l'articolo), anche ai fini Iva è possibile fruire nuovamente dell’agevolazione, per il riacquisto entro il quadriennio solo se il primo veicolo acquistato con le agevolazioni fiscali è stato rubato e non ritrovato, purché la persona con disabilità esibisca al concessionario la denuncia di furto del veicolo e la registrazione della “perdita di possesso” effettuata dal PRA.
In quali casi si perde il diritto all’agevolazione?
Se il veicolo è ceduto prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, va versata la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni (22%) e quella risultante dall’applicazione delle agevolazioni (4%).
Ci sono due eccezioni in cui cessa l'obbligo di versare la differenza d'imposta:
il caso in cui la persona disabile ceda il veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti, in seguito a mutate necessità connesse alla propria condizione di handicap;
il caso in cui un erede ceda il veicolo, ricevuto in eredità dalla persona con disabilità, prima dei due anni dall’acquisto con Iva al 4%.
L’impresa che vende il veicolo con l’aliquota Iva agevolata per disabili deve attuare due operazioni:
emettere fattura con l’indicazione, a seconda dei casi, che si tratti di operazione effettuata ai sensi della legge 97/86 e della legge 449/97, ovvero della legge 342/2000 o della legge 388/2000. Nel caso di importazioni, gli estremi della legge 97/86 devono essere annotati sulla bolletta doganale;
comunicare all’Agenzia delle Entrate la data dell’operazione, la targa del veicolo, i dati anagrafici e la residenza dell’acquirente, entro 30 giorni dalla data della vendita o dell’importazione.
#veicoliperdisabili #agevolazioneiva #IVAagevolata #speseauto #iva4percento #handicap #disabili #autoveicoliperdisabili #agenziadelleentrate #pillolefiscali #assistenzafiscale #anmil #cafanmil
©Riproduzione riservata