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Lavoro occasionale agricoltura: le nuove disposizioni

La Legge di Bilancio 2023 ha istituto un nuovo regime sperimentale per la regolazione del lavoro agricolo occasionale, valido per il biennio 2023-2024.


Il ricorso alle prestazioni occasionali da parte delle imprese agricole, con il regime appena definito, è consentito per massimo 45 giornate lavorative a lavoratore appartenente a categorie specifiche:

  • pensionati

  • disoccupati

  • percettori di ammortizzatori sociali o RdC

  • studenti fino a 25 anni

  • detenuti ammessi al lavoro esterno

  • lavoratori che nei tre anni precedenti non abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato in agricoltura.


Il datore di lavoro dovrà acquisire un’autocertificazione dal lavoratore contenente i requisiti soggettivi richiesti e darne comunicazione al Centro per l’impiego competente.


Come per i compensi derivanti dai voucher lavoro occasionale non agricoli, anche questo è esente dalle imposte fiscali e non incide sullo stato di disoccupazione/inoccupazione, risultando pertanto compatibile con qualsivoglia tipologia di trattamento pensionistico.


La legge prevede che i rapporti lavorativi potranno avere durata di massimo dodici mesi, con 45 giorni di effettivo lavoro. Superato il periodo di 45 giorni, scatta la trasformazione del rapporto lavorativo occasionale in contratto a tempo indeterminato, con sanzioni da 500 a 2.500 euro per ogni giornata di violazione. La sanzione è prevista anche in caso di mancata comunicazione al Centro per l’impiego, al contrario non verrà applicata se le informazioni rese dal lavoratore nell’autodichiarazione siano mendaci o incomplete.




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