La Legge di Bilancio 2023 ha istituto un nuovo regime sperimentale per la regolazione del lavoro agricolo occasionale, valido per il biennio 2023-2024.
Il ricorso alle prestazioni occasionali da parte delle imprese agricole, con il regime appena definito, è consentito per massimo 45 giornate lavorative a lavoratore appartenente a categorie specifiche:
pensionati
disoccupati
percettori di ammortizzatori sociali o RdC
studenti fino a 25 anni
detenuti ammessi al lavoro esterno
lavoratori che nei tre anni precedenti non abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato in agricoltura.
Il datore di lavoro dovrà acquisire un’autocertificazione dal lavoratore contenente i requisiti soggettivi richiesti e darne comunicazione al Centro per l’impiego competente.
Come per i compensi derivanti dai voucher lavoro occasionale non agricoli, anche questo è esente dalle imposte fiscali e non incide sullo stato di disoccupazione/inoccupazione, risultando pertanto compatibile con qualsivoglia tipologia di trattamento pensionistico.
La legge prevede che i rapporti lavorativi potranno avere durata di massimo dodici mesi, con 45 giorni di effettivo lavoro. Superato il periodo di 45 giorni, scatta la trasformazione del rapporto lavorativo occasionale in contratto a tempo indeterminato, con sanzioni da 500 a 2.500 euro per ogni giornata di violazione. La sanzione è prevista anche in caso di mancata comunicazione al Centro per l’impiego, al contrario non verrà applicata se le informazioni rese dal lavoratore nell’autodichiarazione siano mendaci o incomplete.
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