I lavoratori dipendenti di strutture ricettive e di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dovranno dichiarare le mance ricevute, a prescindere dal regime fiscale applicato e comprese quelle incluse nel pagamento elettronico effettuato dal cliente all’esercente e da questi riversate al lavoratore.
Presente tra le novità del modello 730/2024, l'introduzione della sezione VII - Rigo C16 per dichiarare le mance ricevute dai lavoratori dipendenti presso le strutture indicate nel paragrafo precedente.
I lavoratori che, nel corso del 2022, hanno conseguito un reddito di lavoro dipendente complessivo (e comprendente anche lavori in settori diversi) fino a 50.000 euro, possono applicare l'imposta sostitutiva agevolata al 5% alle sole mance percepite ed entro il limite del 25% di tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti nel settore alberghiero e della ristorazione. Si precisa che nel calcolo del reddito totale, rientrano le mance ricevute; le somme che eccedono il limite del 25%, invece, sono sottoposte a tassazione ordinaria.
Nel caso in cui la mancia venisse corrisposta tramite pagamento elettronico, il datore di lavoro può riversare la somma al dipendente, assoggettandola ad imposta sostitutiva del 5% nella CU. Il lavoratore avrà la facoltà di accettare o meno la tassazione operata dal sostituto di imposta, ferma restando l'obbligatorietà della compilazione del rigo C16 nel modello 730.
Per maggiori informazioni puoi rivolgerti ai nostri operatori e prendere un appuntamento presso la Sede del CAF ANMIL a te più vicina.
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