Le persone con disabilità possono portare in deduzione dal reddito complessivo le spese mediche generiche (acquisto di medicinali) e di assistenza specifica sostenute nei casi di grave e permanente invalidità.
Tra le spese sostenute dai soggetti con disabilità e deducibili dal reddito complessivo figurano:
l’assistenza infermieristica e riabilitativa;
le prestazioni fornite dal personale in possesso della qualifica professionale di “addetto all’assistenza di base” o di “operatore tecnico assistenziale”;
le prestazioni rese :
dal personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo
da quello con la qualifica di educatori professionali
dal personale qualificato addetto all’attività di animazione e di terapia occupazionale
Sono considerate persone con disabilità, ai fini della deduzione coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della legge n. 104 del 1992.
Per coloro che sono stati riconosciuti portatori di handicap, la grave e permanente invalidità o menomazione non implica necessariamente la condizione di handicap grave indicata nell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 è sufficiente la condizione di handicap riportata al comma 1 dello stesso articolo.
Anche i grandi invalidi di guerra e le persone ad essi equiparate sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari da parte della Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della legge n. 104 del 1992.
Le spese mediche generiche e di assistenza specifica sono interamente deducibili dal reddito complessivo, anche se queste sono state sostenute dai familiari dei disabili (coniuge, figli, compresi quelli adottivi, genitori, generi e nuore, suoceri e suocere, fratelli e sorelle, nonni e nonne) e anche se questi non risultano fiscalmente a carico.
È possibile portare in deduzione anche le spese sostenute per le attività di ippoterapia e musicoterapia a condizione che le stesse vengano prescritte da un medico che ne attesti la necessità per la cura del portatore di handicap e siano eseguite in centri specializzati direttamente da personale medico o sanitario specializzato come psicoterapeuta, fisioterapista, psicologo, terapista della riabilitazione, eccetera.
Di seguito le spese mediche non deducibili, ma detraibili al 19%
le spese sostenute per prestazioni rese dal pedagogista
le spese sanitarie specialistiche (analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche) e quelle per l’acquisto dei dispositivi medici
le spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali
le spese corrisposte ad una Cooperativa per sostenere un minore portatore di handicap nell’apprendimento
In caso di ricovero del disabile in un istituto di assistenza e ricovero, non è possibile portare in deduzione l’intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e paramediche di assistenza specifica. Per questo motivo, è necessario che nella documentazione rilasciata dall’istituto di assistenza le spese risultino indicate separatamente.
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