Spesso ci viene domandato cosa deve fare il contribuente, residente in Italia, quando ottiene una liquidazione da una polizza vita stipulata all’estero: a quale tipo di tassazione sono sottoposte questo tipo di assicurazioni?
Iniziamo, chiarendo quali sono considerati i contratti di assicurazione sulla vita:
contratti aventi ad oggetto il rischio morte, nel caso in cui la compagnia debba corrispondere al beneficiario indicato dall’assicurato, una somma o una rendita a seguito di morte della persona che ha stipulato l’assicurazione;
contratti che assicurano una somma o una rendita al beneficiario o all’assicurato sopravvissuto, ad una data prestabilita.
In base a quanto descritto sopra, si procede così verificando quali sono i capitali percepiti dall’assicurazione che vengono sottoposti a tassazione.
Si considerano, dunque, esentasse le quote corrisposte a copertura del c.d. “rischio demografico” e, al contrario, tassabili le quote relative alla componente finanziaria.
Nelle pratiche sottoscritte con compagnia assicurativa con la sede in Italia, il reddito scaturente tra la differenza tra l’ammontare percepito e quello dei premi pagati (art.44, comma 1 – lettera g del TUIR) viene sottoposto a una tassazione del 26%. L’imposta sostitutiva generalmente deve essere versata direttamente dalla compagnia assicurativa, che agirebbe così da sostituto di imposta.
Nel caso di compagnie estere, che non hanno nessun tipo di collegamento con l’Italia (ad esempio sedi, intermediari o rappresentanti fiscali) l’imposta sostitutiva del 26% dovrà essere liquidata direttamente dal contribuente stesso indicandolo nel modello Redditi PF, nel quadro RM – sezione V “Redditi soggetti a tassazione separata e imposta sostitutiva”.
Per maggiori informazioni, ci si può rivolgere ad uno dei CAF ANMIL presenti in tutta Italia e richiedere supporto nella compilazione del Modello Redditi PF 2023.
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