Sono partite le domande per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per la riduzione dell’importo del canone di locazione degli immobili ad uso abitativo, introdotto lo scorso dicembre dal Decreto Ristori.
Si potrà richiedere dal 6 luglio al 6 settembre 2021 il contributo a fondo perduto destinato ai proprietari degli immobili che hanno ridotto l’importo del canone di locazione nel corso del 2021 (come disposto dall’art.9 quater del DL 28/10/2020 n.137).
L’agevolazione è rivolta ai locatori di immobili ad uso abitativo che dal 25 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 hanno ridotto o ridurranno l’importo del canone d’affitto per tutto il 2021 o per parte di esso, al fine di rendere sostenibile il pagamento della rata di affitto ai conduttori in situazioni di difficoltà economica causata dall’emergenza Coronavirus.
Le rinegoziazioni del canone vanno comunicate in via telematica all’Agenzia delle Entrate, tramite il modello RLI entro il 31 dicembre 2021.
Come stabilito dal Decreto, il contratto di locazione per cui si fa richiesta di contributo deve risultare in essere (e non cessato) dal 29 ottobre 2020 e l’immobile oggetto del contratto deve essere situato presso un comune ad alta tensione abitativa (clicca qui per l'elenco completo dei comuni).
Inoltre, si richiede che l’immobile locato sia adibito ad abitazione principale del conduttore (cioè quella in cui questi dimori abitualmente) e che ciò risulti dalla residenza anagrafica.
I contratti in regime ordinario, soggetti a imposta di registro, e i contratti in regime di cedolare secca rientrano tra le tipologie di contratto ammesse al rimborso. Per maggiori informazioni sui contratti di locazione, clicca qui.
L’importo a fondo perduto erogato è pari al 50% dell’ammontare complessivo della riduzione apportata al canone e viene accordato dal Fisco per un massimo di 1.200 € per ogni locatore, relativamente alle mensilità del 2021.
Esempio pratico:
Se un contratto di locazione di 3 anni, dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2022, con canone annuo di 7.200 euro (600 euro mensili) viene rinegoziato diminuendo il canone mensile a 500 euro, ad esempio per i soli mesi da maggio a ottobre 2021, allora l’importo del canone annuo rinegoziato (indicato nel modello RLI e sull’istanza) è pari a 6.000 euro (500 euro di canone ridotto mensile, moltiplicato per le 12 mensilità del contratto, indipendentemente dalla durata della rinegoziazione).
Dopo il 31 dicembre 2021, l’Agenzia provvederà a distribuire le risorse stanziate ai soggetti che hanno fatto richiesta del contributo e sono risultati idonei.
Chi può richiedere il contributo?
Il contributo spetta a locatori, persone fisiche e non, che siano o meno in possesso di partita iva.
Laddove vi fossero più locatori per il medesimo contratto, ognuno di loro dovrà presentare l’istanza per la richiesta del contributo spettante, in base alla propria quota di possesso dell’immobile.
Ogni locatore, inoltre, può presentare una sola istanza anche in presenza di più contratti o difronte a più rinegoziazioni del canone per lo stesso contratto.
Per maggiori informazioni sul provvedimento e le modalità operative per la presentazione dell’istanza, clicca qui.
#contrattilocazione #affitto #affitti #casainaffitto #riduzioneaffitti #contributoafondoperduto #agenziadelleentrate #locatario #modelloRLI #immobiliinaffitto #canoneimmobile #affittarecasa #coronavirus #decretoristori #cafanmil
©Riproduzione riservata