L’IMU - Imposta Municipale Unica, è un tributo di competenza comunale dovuto dai possessori di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli.
Il Primo Decreto Sostegni annunciava la possibilità di eliminare l’IMU ma solo per i possessori di partita iva, ora l’agevolazione con il DL Sostegni Bis include anche i proprietari con un immobile affittato ad uso abitativo
Si potrà quindi avere la cancellazione della seconda rata IMU e il rimborso della prima rata già pagata.
Potranno fare domanda di rimborso della prima rata dell’IMU 2021, i contribuenti possessori di immobili concessi in affitto e che abbiano ottenuto l’emissione di un provvedimento di sfratto in atto per morosità notificato prima del 28 febbraio 2020.
Nello specifico, per poter beneficiare del rimborso bisognerà fare domanda al
Comune presso il quale si possiede l’immobile oggetto del pagamento dell’IMU, entro il 30 giugno 2022, indicando i dati dell’immobile, la locazione e il provvedimento di sfratto e le coordinate bancarie, per accreditare il rimborso.
Con il Decreto Sostegni Bis tale misura è retroattiva, cioè si applica a tutti gli inquilini morosi a prescindere se la morosità sia contemporanea e conseguente alla pandemia, quindi è valida anche per quanti erano morosi prima dello scoppio dell’epidemia del Covid-19.
L’esenzione dall’IMU 2021 va quindi a compensare in qualche modo gli effetti del blocco sfratti sui proprietari degli immobili, garantendo a questi, qualora l’inquilino fosse moroso da prima che la pandemia iniziasse, almeno uno sgravio fiscale sulle tasse.
Essendo la nuova IMU 2021 accorpata alla TASI, l’esenzione si applica anche ad essa.
Per chi ha versato in un’unica soluzione l’imposta annuale dovuta, il rimborso riconosciuto riguarderà la totalità della somma pagata.
Inoltre a discrezione delle autorità locali ai Comuni è stata data la facoltà di offrire uno sconto, massimo del 20% ai propri residenti se scelgono di pagare l’IMU, con domiciliazione bancaria.
Resta inteso che, il saldo della nuova IMU 2021, che non comporta provvedimenti di esenzioni dovrà essere pagata centro la scadenza ordinaria del 16 dicembre senza nessun posticipo.
Rivolgiti al CAF ANMIL per tutte le informazioni e assistenza
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