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Si lavora a MIA, il nuovo Reddito di cittadinanza: cosa ci aspetta?

Si chiamerà MIA – Misura di Inclusione Attiva e prenderà il posto del Reddito di cittadinanza nel 2024.


Da una prima bozza messa a punto dal Ministero del Lavoro, ancora in fase di modifica, si rendono note alcune novità della nuova misura di sostegno contro la povertà che sostituirà il Reddito di cittadinanza a partire dal 2024.


Il contributo previsto dal MIA sarebbe di 500 € mensili (6.000 € l’anno) ai quali si potrebbero aggiungere anche le maggiorazioni derivanti dal numero di componenti e di persone con disabilità presenti nel nucleo.

Laddove i componenti dello stesso fossero ritenuti “occupabili” si prevedrebbe una riduzione del 25% della somma erogata (circa 375 euro al mese).

La durata del sostegno economico sarà così divisa:

  • 12 mesi per gli occupabili, cui seguirebbe 1 mese di stop e ipotetici 6 mesi di contributo con altro stop per 18 mesi;

  • 18 mesi per le famiglie con disabili, anziani o minorenni con uno stop di 1 mese e ipotetici rinnovi di 12 mesi.

La misura prevede che il MIA possa essere cumulato con altri redditi da lavoro fino a massimo 3 mila euro.


Chi può beneficiarne?

La Misura di Inclusione Attiva potrà essere erogata alle famiglie con ISEE fino a 7.200 € (contro i 9.360 € attualmente previsti per l’accesso al Rdc) e reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui, moltiplicati per il coefficiente della scala di equivalenza.


I soggetti beneficiari saranno:

  • cittadini italiani

  • cittadini europei o loro familiari

  • cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno UE, soggiornanti in Italia per lungo periodo (almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 in modo continuativo).

I componenti del nucleo che possono lavorare (maggiorenni o minorenni over 16 che abbiano adempiuto agli obblighi scolastici) saranno tenuti a firmare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro; sono esonerati da tale obbligo gli over 60, i disabili e i componenti della famiglia con carichi di cura, cioè i figli minori di 3 anni o i disabili gravi.

Qualora si rifiutasse la prima offerta di lavoro congrua, decadrà il diritto al beneficio economico.


La bozza della misura, attualmente in circolazione, prevede sgravi fiscali per i datori di lavoro che assumono i percettori di MIA e anche per le agenzie del lavoro che faranno da tramite.

Nei casi di licenziamento entro i 36 mesi dall'assunzione poi, l’importo dello sgravio dovrà essere rimborsato dal datore di lavoro.




©Riproduzione riservata

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