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Spese scolastiche detraibili in dichiarazione dei redditi

Nel Modello 730/2024 (o nel mod. Redditi PF 2024) è possibile portare in detrazione le spese per l'istruzione sostenute nel corso del 2023.


un bambino sorridente con una penna in mano, un quaderno e matite colorate, siede al banco di una classe

Dall'asilo nido all'università, per ogni ciclo scolastico è prevista una detrazione del 19% sull'imponibile (che muta a seconda della tipologia di istruzione):

  • sulle rette mensili degli asili nido, l'importo massimo imponibile è di 632 euro a figlio;

  • sugli oneri per la frequenza alle scuole dell'infanzia, fino alla secondaria di secondo grado, l'imponibile massimo è di 800 euro per alunno/studente;

  • sull'affitto pagato da studenti fuori sede, la detrazione del 19% viene calcolata su un importo massimo di 2.633 euro.


L'agevolazione fiscale del 19% viene concessa alle scuole fino alla secondaria di secondo grado, statali, paritarie private e a quelle degli enti locali afferenti al sistema nazionale di istruzione; le spese sostenute per la frequenza presso scuole estere, invece, non sono agevolabili.


Anche i costi per la frequenza a Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati sono riconducibili alla formazione scolastica secondaria e quindi detraibili.


Di seguito, riportiamo un elenco delle principali spese scolastiche detraibili:

  • tasse (iscrizione e frequenza)

  • contributi obbligatori

  • contributi volontari e le erogazioni liberali deliberati all'istituto scolastico o dai loro organi, sostenuti per la frequenza scolastica

  • mensa scolastica

  • servizi scolastici integrativi (assistenza al pasto, pre/post scuola) anche se il servizio è reso dal comune o da soggetti terzi e non è stato deliberato dagli organi di istituto

  • gite scolastiche, assicurazione della scuola, contributo scolastico finalizzati all'ampliamento dell'offerta formativa deliberati dall'istituto o dai suoi organi (corsi di teatro, lingue, ecc anche se svolti in orari extra-scolastici).


Relativamente agli oneri indicati sopra, se le spese sono pagate direttamente alla scuola non occorre che il contribuente presenti delibera scolastica che dispone di tali versamenti; al contrario, se gli oneri sono pagati al soggetto terzo fornitore del servizio bisogna presentare anche la delibera dell'istituto.


Anche il trasporto scolastico rientra negli oneri detraibili ed è cumulabile con l'agevolazione prevista per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto locale, regionale e interregionale.


La detrazione dall’imposta lorda per le spese di istruzione diverse da quelle universitarie spetta:

  • per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; superato tale limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo di euro 240.000;

  • a condizione che l’onere sia sostenuto mediante sistemi di pagamento “tracciabili” e che ne venga fornita prova cartacea (ricevuta, estratto conto, copia del bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA).





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