È stato approvato ieri il DL n.99/21 pubblicato in GU n.155, che apporta “misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese” e prevede l’interruzione temporanea del programma Cashback di Stato e lo slittamento della sospensione dell’attività di riscossione al 31 agosto 2021.
Sospensione del programma “Cashback”
Sospeso, per il periodo che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, il programma di rimborso “Cashback”, l’iniziativa prevista dal Piano Italia Cashless per incentivare l’uso di carte e app di pagamento per modernizzare e digitalizzare il Paese, favorendo i pagamenti con strumenti tracciabili (per maggiori informazioni, leggi qui).
Slittano anche i tempi per ricevere i rimborsi, che non verranno più erogati dopo 60 giorni dal termine di ogni periodo di riferimento. Dunque, coloro che hanno raggiunto l’importo di 150 € massimo con le 50 transazioni previste per il periodo 1° gennaio/30 giugno 2021, vedranno i rimborsi erogati entro il 30 novembre 2021; relativamente al periodo 1° gennaio/30 giugno 2022, l’erogazione sarà prevista entro il 30 novembre 2022.
Anche per il Super Cashback, il rimborso speciale di 1.500 € per acquisti con carte elettroniche ai primi 100.000 aderenti che hanno totalizzato il maggior numero di transazioni, si applicherà per i semestri indicati:
1°gennaio 2021 – 30 giugno 2021
1° gennaio 2022 – 30 giugno 2022.
Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha motivato la decisione di sospendere l’iniziativa per il periodo indicato, sostenendo il carattere “regressivo” del Cashback, che è destinato ad agevolare solo le fasce e le aree del Paese che vivono in condizioni economiche migliori (prevalentemente famiglie con reddito medio-alto, situate nel Nord e in grandi città).
Restiamo in attesa di sviluppi e di eventuali correzioni alle criticità emerse nel corso del primo semestre dell’operazione.
Riscossioni sospese fino al 31 agosto 2021
È stata ulteriormente prorogata al 31 agosto prossimo l’attività di riscossione e di accertamento con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agenzia delle Entrate (precedentemente era stata sospesa fino al 30 giugno dal “Decreto Sostegni-bis”, il DL n.73/2021 - leggi qui).
Tutti i versamenti oggetto di sospensione devono essere corrisposti in un'unica soluzione entro il mese seguente al termine del periodo di sospensione, quindi entro il 30 settembre 2021. Non è ovviamente previsto il rimborso di quanto già stato versato.
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