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Tassazione agevolata per i lavoratori impatriati

Tutti i lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato italiano possono accedere al regime di tassazione agevolata per il periodo di imposta relativo al trasferimento della residenza e nei successivi 4 anni.

La normativa prevede che l’accesso al regime agevolato venga concesso al contribuente che nei due periodi d’imposta precedenti al trasferimento in Italia, non abbia risieduto in Italia; il soggetto, inoltre, si impegna a risiedervi per almeno due anni, svolgendo attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.


Il beneficio è concesso anche ai cittadini UE o extra UE (con cui risulti in vigore una Convenzione o un accordo in materia fiscale) che sono in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto un’attività continuativa di lavoro o studio (laurea o specializzazione post lauream) al di fuori dell’Italia, nei 24 mesi antecedenti.


Risultano agevolabili i seguenti tipi di reddito:

  • i redditi di lavoro dipendente e assimilati

  • i redditi di lavoro autonomo che derivino dall’esercizio di arti e professioni svolte in forma individuale o associata, prodotti nel territorio dello Stato

  • i redditi d’impresa prodotti da imprenditori individuali che abbiano avviato un’attività d’impresa in Italia a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019;

restano esclusi i redditi d’impresa per trasparenza derivanti da società di persone o capitali.


I redditi ammessi all’agevolazione concorrono alla formazione del reddito imponibile IRPEF nella misura del 30% (risulta, quindi, esente il 70% del reddito). Il contribuente che invece trasferisce la propria residenza in una delle regioni del mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia) permanendovi per tutto il periodo di fruizione dell’agevolazione, vedrà ridotta al 10% la base imponibile del reddito prodotto (con ben il 90% di reddito prodotto, esentasse).


Il regime agevolato ha natura temporanea, risultando applicabile per un totale di 5 anni a partire dal trasferimento in Italia. Tale periodo viene esteso per ulteriori 5 anni nel caso in cui l’impatriato abbia un figlio minorenne o a carico, nato prima del trasferimento in Italia o successivamente (purché entro i primi 5 anni di fruizione del beneficio fiscale).

Quest’ultimo beneficio non decade nel caso in cui i figli diventassero maggiorenni al rientro in Italia (e quindi fiscalmente non più a carico): in tal caso è prevista unicamente la riduzione della tassazione al 50% o al 10% in presenza di almeno tre figli minorenni o a carico.


Come richiedere il regime fiscale agevolato?


Per poter beneficiare del regime di tassazione agevolata, il lavoratore dovrà presentare richiesta scritta al datore di lavoro e si vedrà applicare le ritenute sull’imponibile ridotto in base alla percentuale di reddito tassabile, direttamente in busta paga. Laddove ciò non fosse possibile, il lavoratore in possesso dei requisiti previsti, fruirà del beneficio direttamente nella dichiarazione dei redditi.



Fissa un appuntamento presso una delle nostre Sedi CAF Anmil per la tua dichiarazione dei redditi!

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