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Termina il 30 giugno la sospensione dell'attività di riscossione

Prorogato al 30 giugno prossimo il termine per la sospensione dell'attività di riscossione dell'Agenzia delle Entrate.


Era stata fissata al 30 aprile 2021, ma grazie al "Decreto Sostegni-bis" (DL n.73/2021), la fine della sospensione dell'attività di riscossione slitta al 30 giugno 2021, riprendendo a pieno regime a decorrere dal 1° luglio 2021.


Di fatto, la proroga stabilisce che:

  • fino al 30 giugno 2021 sia sospesa l'attività di notifica delle nuove cartelle e non possano essere avviate procedure cautelari o esecutive di riscossione (fermi amministrativi, ipoteche, pignoramenti, ecc);

  • entro il 31 luglio 2021 debbano essere effettuati tutti i versamenti indicati nelle cartelle di pagamento, negli avvisi di debito e di accertamento esecutivi provenienti dall'Agenzia e riferiti al periodo che va dall'8 marzo 2020 al 20 giugno 2021.

La disciplina, infatti, prevede che ogni versamento oggetto di sospensione debba essere effettuato entro il mese seguente la fine del periodo di sospensione, in un'unica soluzione (anche se L'agenzia chiarisce che è comunque possibile chiedere una dilazione del debito).


Sono inoltre sospesi anche gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima dell’entrata in vigore del decreto Rilancio (cioè il 19 maggio 2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, pensioni e trattamenti assimilati.

In questo caso, le somme oggetto di pignoramento non risultano indisponibili e pertanto, il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore anche in caso di assegnazione già disposta dal giudice esecutore. Tutti gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agenzia delle Entrate) riprenderanno a valere dal 1° luglio 2021.


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